Separazione, Si all'assegnazione parziale della casa familiare

Separazione, Si all'assegnazione parziale della casa familiare

Commento alla Cass. civ. Sez. VI , Ord., 08-06-2016, n. 11783 (a cura dell’ Avv. Francesco Botta)

In caso di separazione, nell’interesse primario dei figli, è possibile l’assegnazione parziale della casa familiare, qualora tra i due coniugi sussista una scarsa conflittualità. Questo è quanto affermato dalla Suprema Corte di Cassazione, Sez VI, con l’ Ordinanza n. 11783 dell’ 8 giugno 2016.

In funzione di tale intendimento, Il Tribunale, valutate le circostanze di fatto, avrà la facoltà di assegnare una porzione della casa coniugale al coniuge non affidatario della prole, permettendogli, per l’effetto, di continuare ad abitare l’immobile, così da realizzare, di fatto, un frazionamento virtuale dell' unità abitativa, sempre che questo, sia compatibile con l‘imprescindibile interesse dei figli minori.

In particolare, i giudici di legittimità, hanno specificato : “ ...la decisione sulla possibilità di assegnare una parte limitata dell'immobile è affidata alla valutazione discrezionale del giudice che dovrà valutare il grado di conflittualità esistente e la rispondenza della assegnazione parziale al genitore non affidatario all'interesse dei minori ”.

Con tali argomentazioni la Cassazione si è espressa, rigettando, tuttavia, per questioni incidentali,  il ricorso presentato da un padre, che aveva visto disconoscersi dalla Corte d’ Appello il diritto al godimento parziale della casa familiare, disposto dal Tribunale in primo grado.

Si riporta di seguito, in allegato, il testo integrale dell’Ordinanza :

 

Visualizza Cass. civ. Sez. VI - 1, Ord., 08-06-2016, n. 11783


Avv. Francesco Botta

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